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Risorse di Antropologia Museale |
SIMBDEA |
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Statuto |
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TITOLO
I Denominazione, sede Art.
1 Antropologia
Museale. Società Italiana per la museografia e i beni
demoetnoantropologici Art.
2 TITOLO
II Art.
3 Art.
4 TITOLO
III Art.
5 In
particolare sono finalità di AM: -
proporsi come luogo di riflessione sui beni demoetnoantropologici e sul
museo quale fenomeno d’espressione, d’incontro, di produzione
culturale e di educazione interculturale; -
promuovere iniziative per il pieno riconoscimento e per lo sviluppo del
settore demoetnoantropologico nel sistema dei beni culturali italiano; -
tutelare il settore demoetnoantropologico nei musei e sul territorio
attraverso attente valutazioni degli interventi delle istituzioni
pubbliche e private -
consolidare e sviluppare le conoscenze e le competenze antropologiche
applicate al museo e ai beni demoetnoantropologici in campo scientifico e
professionale; -
promuovere il riconoscimento delle culture locali e "altre"
presenti nel territorio e/o documentate e rappresentate nei musei
demoetnoantropologici come parte essenziale della memoria comune da
radicare nel futuro, e orientare in tal senso la politica dello Stato,
delle Regioni e degli Enti Locali. Art.
6 -
la promozione e l’organizzazione di convegni, riunioni, manifestazioni,
corsi a fini culturali, scientifici, professionali e sociali; il tutto
nello spirito e secondo i principi dell’Associazione; -
l’offerta di competenze sotto forma di studi, rapporti, ricerche,
informazioni e simili, nel campo dell’antropologia museale e dei
patrimoni culturali, a favore di Enti pubblici e privati, imprese,
associazioni, istituti, privati e simili; -
la redazione, pubblicazione e diffusione con qualunque mezzo, anche
scritto e multimediale di studi, mostre, testi, istruzioni, periodici e
simili, attinenti alle attività sopra dette. Art.
7 AM
potrà ricercare altresì la collaborazione con istituzioni scientifiche
italiane e straniere, partecipando anche alle attività di organizzazioni
internazionali. TITOLO
IV Art.
8 Art.
9 Il
Consiglio di Direttivo, nell’ambito della definizione degli importi
relativi alle quote di iscrizione e delle quote associative, può
stabilire quote particolari relative alla iscrizione e partecipazione di
studenti e di categorie speciali all’associazione La
domanda di iscrizione dovrà contenere: a)
l’indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita e
cittadinanza; b)
l’indicazione dell’effettiva attività di ricerca, di lavoro, o di
studio, ovvero dei particolari campi di interesse scientifico o
professionale; c)
dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali. Se
la richiesta è fatta da Ente o persona giuridica la domanda deve
contenere inoltre le seguenti indicazioni: a)
la denominazione o la ragione sociale, la sede e l’attività che ne
formano oggetto; b)
la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda; c)
l’organo sociale che ha autorizzato la domanda; d)
il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente. Se
la richiesta è fatta da Ente o persona giuridica, alla domanda deve
essere unita copia dell’atto costituivo e del relativo statuto, nonché
della deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda. Il
Consiglio Direttivo, accertata l’inesistenza delle cause di
incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione annotando le nuove
iscrizioni nel libro soci. In caso di inamissibilità il Consiglio
Direttivo provvede alla notifica della decisione assunta, sua motivazione
e alla restituzione dei versamenti effettuati. Art.
10 a)
al versamento immediato della tassa di ammissione nella misura stabilita
dal Consiglio Direttivo; b)
al versamento della quota associativa sottoscritta con le modalità e nei
termini previsti; c)
all’osservazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; d)
a partecipare all’attività dell’Associazione a seconda delle necessità
della stessa. Le
quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili Art.
11 TITOLO
V Art.
12 Art.
13 a)
che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; b)
che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi sociali. Spetta
al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di
legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Art.
14 Art.
15 a)
che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti
sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con
inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del
rapporto; b)
che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote
sociali sottoscritte; c)
che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali; d)
che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di
appartenere all’Associazione; e)
che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti; f)
che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,
all’Associazione. Art.
16 Art.
17 TITOLO
VI Art.
18 a)
dalle tasse di iscrizione e dalle quote associative annuali; b)
da donazioni, lasciti, oblazioni di Enti o di singoli cittadini,
espressamente destinati agli scopi sociali; c)
da fondi destinati ad incrementi del patrimonio con delibera
dell’Assemblea dei soci; d)
da materiali e beni mobili o immobili di sua proprietà; e)
da proventi e contratti o convenzioni sottoscritti con Enti pubblici e
privati o da contributi e finanziamenti ricevuti da Enti pubblici e
privati f)
da qualunque altra liberalità che provenisse ad AM per essere impiegata
al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Art.
19 Alla
fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla
redazione del bilancio consuntivo, da compilarsi con criteri di oculata
prudenza, e lo sottopone all’assemblea. Art.
20 Art.
21 E’
in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge. Art.
22 TITOLO
VII Art.
23 a)
l'Assemblea dei soci; b)
il Consiglio Direttivo c)
il Presidente d)
il Collegio dei revisori qualora l’assemblea ne ritenga necessaria la
nomina. Tutte
le cariche sono onorarie L’Assemblea
dei soci Art.
25 1)
approva il bilancio consuntivo e le relazioni del Consiglio Direttivo e,
se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; b)
procede alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori; c)
approva i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dal presente
statuto; d)
definisce le linee generali ed i piani di attività di AM e delibera su
tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua
competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio
Direttivo. Essa
ha luogo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale, eventualmente, entro il mese di dicembre per
l’approvazione del bilancio preventivo. Tuttavia, quando particolari
esigenze lo richiedano, l’assemblea potrà essere convocata nel termine
non superiore in ogni caso a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale. L’assemblea
si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto con indicazione delle
materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto dei
soci aventi diritto di voto. L’assemblea,
a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per
deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto,
sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato di AM. Art.
26 Art.
27 Art.
28 Art.
29 Il
Consiglio Direttivo Il
Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono
rieleggibili. I
suoi componenti decadono qualora si verifichino alle riunioni due assenze
non giustificate. La decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio
direttivo che provvede alla sostituzione a partire dal primo dei candidati
al Consiglio direttivo non eletti. Il
Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può
delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie
attribuzioni a uno dei consiglieri, oppure, distintamente, a più di uno,
oppure a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice
Presidente ed eventualmente da uno o più consiglieri. Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali
vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno un terzo dei consiglieri. La
convocazione è fatta a mezzo avviso almeno una settimana prima
dell’adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il
giorno e l'ora della seduta e la precisa indicazione degli argomenti posti
all'ordine del giorno. Le modalità di convocazione del Consiglio
Direttivo sono dallo stesso stabilite, in ordine alla necessità e urgenza
operativa. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei
consiglieri in carica. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I
processi verbali e gli atti sono redatti dal Segretario. Le
sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Tuttavia, su invito del
Presidente, vi possono partecipare esperti o consulenti. Il
Consiglio Direttivo, tramite propria deliberazione, può istituire sezioni
regionali e interregionali, commissioni e gruppi di lavoro. La delibera di
istituzione dovrà contenere: a)
obiettivi e finalità della sezione regionale e interregionale,
commissione o gruppo di lavoro b)
istituzione del registro delle riunioni relativo agli argomenti trattati e
alla partecipazione dei componenti. Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione di
AM. Spetta pertanto, tra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio
Direttivo: a)
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; b)
redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazione ed, eventualmente,
i bilanci preventivi; c)
compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto; d)
stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività
sociale; e)
deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione
dei soci; f)
stabilisce l’importo della quota associativa annua e della tassa di
ammissione; g) compiere
tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione
della legge o del presente statuto, siano riservati all’assemblea Il
Presidente Il
Presidente adotta le deliberazioni spettanti al Consiglio quando
l’urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a
causa nuova e posteriore all’ultima adunanza. Tali deliberazioni debbono
ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva
a quella delibera. Inoltre ordina le riscossioni ed i pagamenti, stipula i
contratti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dalla legge. Il
Segretario
a)
dirige la segreteria; b)
attua le direttive del Consiglio e i deliberati di AM; c)
svolge le funzioni di Tesoriere amministrando i fondi di AM derivati dalle
quote dei soci e da altri proventi, e redige i bilanci che sottoporrà
all’approvazione; d)
tiene gli elenchi dei soci, assicura le comunicazioni interne ad AM e
quelle con Segreteria
operativa Art.
33 Collegio
dei Revisori TITOLO
VIII Art.
35 Art.
36
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