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Antropologia
Museale

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Società Italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici
 


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Statuto

TITOLO I
Denominazione, sede

Art. 1
E' costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. del codice civile l’Associazione Culturale denominata:

Antropologia Museale. Società Italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici

Art. 2
L’Associazione ha sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via Montevecchi, 41, presso il Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna. Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, sedi di sezioni regionali e interregionali, agenzie e rappresentanze anche altrove

TITOLO II
Statuto

Art. 3
L’Associazione Antropologia Museale. Società Italiana per la museografia e i beni demoetnoantropologici (da qui in poi denominata AM) è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alle disposizioni relative agli Enti non commerciali contenute nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell’Ordinamento giuridico.

Art. 4
Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci di AM: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell’attività dell’organizzazione stessa. Esso può essere modificato con delibera dell’assemblea dei soci per la quale occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Lo Statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 delle preleggi al Codice civile.

TITOLO III
Finalità - Collaborazioni

Art. 5
AM non ha scopo di lucro ed opera nel campo della museografia e delle scienze demoetnoantropologiche applicate ai patrimoni culturali con vocazione particolare per i settori della formazione e ricerca scientifica.

In particolare sono finalità di AM:

- proporsi come luogo di riflessione sui beni demoetnoantropologici e sul museo quale fenomeno d’espressione, d’incontro, di produzione culturale e di educazione interculturale;

- promuovere iniziative per il pieno riconoscimento e per lo sviluppo del settore demoetnoantropologico nel sistema dei beni culturali italiano;

- tutelare il settore demoetnoantropologico nei musei e sul territorio attraverso attente valutazioni degli interventi delle istituzioni pubbliche e private

- consolidare e sviluppare le conoscenze e le competenze antropologiche applicate al museo e ai beni demoetnoantropologici in campo scientifico e professionale;

- promuovere il riconoscimento delle culture locali e "altre" presenti nel territorio e/o documentate e rappresentate nei musei demoetnoantropologici come parte essenziale della memoria comune da radicare nel futuro, e orientare in tal senso la politica dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.

Art. 6
L’Associazione ha per oggetto:

- la promozione e l’organizzazione di convegni, riunioni, manifestazioni, corsi a fini culturali, scientifici, professionali e sociali; il tutto nello spirito e secondo i principi dell’Associazione;

- l’offerta di competenze sotto forma di studi, rapporti, ricerche, informazioni e simili, nel campo dell’antropologia museale e dei patrimoni culturali, a favore di Enti pubblici e privati, imprese, associazioni, istituti, privati e simili;

- la redazione, pubblicazione e diffusione con qualunque mezzo, anche scritto e multimediale di studi, mostre, testi, istruzioni, periodici e simili, attinenti alle attività sopra dette.

Art. 7
AM opera nel territorio nazionale e potrà ricercare, anche sulla base di appositi accordi e convenzioni, l'attivazione di ogni forma collaborativa idonea a perseguire le proprie finalità in accordo con l’Amministrazione dello Stato, le Regioni, gli Enti locali ed ogni altro Ente pubblico e privato.

AM potrà ricercare altresì la collaborazione con istituzioni scientifiche italiane e straniere, partecipando anche alle attività di organizzazioni internazionali.

TITOLO IV
Soci

Art. 8
Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito per la legge. Possono essere soci i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che abbiano compiuto la maggiore età, che abbiano interessi o esercitino arti e mestieri attinenti alla natura di AM, si riconoscano e si impegnino nelle finalità da essa promosse. Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche. L’adesione ad AM è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, contestualmente al versamento della tassa di ammissione così come definito nella normativa vigente.

Il Consiglio di Direttivo, nell’ambito della definizione degli importi relativi alle quote di iscrizione e delle quote associative, può stabilire quote particolari relative alla iscrizione e partecipazione di studenti e di categorie speciali all’associazione

La domanda di iscrizione dovrà contenere:

a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita e cittadinanza;

b) l’indicazione dell’effettiva attività di ricerca, di lavoro, o di studio, ovvero dei particolari campi di interesse scientifico o professionale;

c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Se la richiesta è fatta da Ente o persona giuridica la domanda deve contenere inoltre le seguenti indicazioni:

a) la denominazione o la ragione sociale, la sede e l’attività che ne formano oggetto;

b) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda;

c) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda;

d) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente.

Se la richiesta è fatta da Ente o persona giuridica, alla domanda deve essere unita copia dell’atto costituivo e del relativo statuto, nonché della deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda.

Il Consiglio Direttivo, accertata l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione annotando le nuove iscrizioni nel libro soci. In caso di inamissibilità il Consiglio Direttivo provvede alla notifica della decisione assunta, sua motivazione e alla restituzione dei versamenti effettuati.

Art. 10
I soci dovranno versare la tassa di ammissione e sottoscrivere la quota associativa nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. Essi sono tenuti:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) al versamento della quota associativa sottoscritta con le modalità e nei termini previsti;

c) all’osservazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) a partecipare all’attività dell’Associazione a seconda delle necessità della stessa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili

Art. 11
Ai soci spettano i diritti di informazione, di partecipazione all’attività sociale, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo Statuto.

TITOLO V
Recesso - Decadenza - Esclusione

Art. 12
La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte o scioglimento dell’Ente socio.

Art. 13
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Art. 14
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati.

Art. 15
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;

d) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all’Associazione;

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Art. 16
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 17
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono proporre opposizione davanti al Tribunale nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

TITOLO VI
Patrimonio sociale

Art. 18
Il patrimonio di AM è costituito:

a) dalle tasse di iscrizione e dalle quote associative annuali;

b) da donazioni, lasciti, oblazioni di Enti o di singoli cittadini, espressamente destinati agli scopi sociali;

c) da fondi destinati ad incrementi del patrimonio con delibera dell’Assemblea dei soci;

d) da materiali e beni mobili o immobili di sua proprietà;

e) da proventi e contratti o convenzioni sottoscritti con Enti pubblici e privati o da contributi e finanziamenti ricevuti da Enti pubblici e privati

f) da qualunque altra liberalità che provenisse ad AM per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 19
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo, da compilarsi con criteri di oculata prudenza, e lo sottopone all’assemblea.

Art. 20
AM può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili o immobili, previa delibera conforme del Consiglio Direttivo.

Art. 21
AM ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E’ in ogni caso fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22
Am ha l’obbligo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII
Organi sociali

Art. 23
Sono organi di AM:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Collegio dei revisori qualora l’assemblea ne ritenga necessaria la nomina.

Tutte le cariche sono onorarie

L’Assemblea dei soci
Art. 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, inviato anche tramite telefax contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed, occorrendo, della seconda convocazione, inviato ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza. In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, e presenti tutti i membri degli organi effettivi. Possono partecipare ai lavori dell’assemblea anche i non iscritti in qualità di uditori.

Art. 25
L’assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo e le relazioni del Consiglio Direttivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;

b) procede alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

c) approva i regolamenti e le modifiche ai regolamenti previsti dal presente statuto;

d) definisce le linee generali ed i piani di attività di AM e delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, eventualmente, entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo. Tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedano, l’assemblea potrà essere convocata nel termine non superiore in ogni caso a sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato di AM.
Le proposte di competenza dell’assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dai consiglieri nel modo più semplice ai soci che ne facciano richiesta almeno nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’assemblea che deve discuterli.

Art. 26
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 27
Per le votazione si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano o per divisione.

Art. 28
Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino in regola con i pagamenti delle quote associative.Ogni socio ha un solo voto secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma del codice civile. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci, mediante deleghe scritte, nei limiti previsti dall’art. 2372 c.c.
Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.
All’assemblea possono partecipare senza diritto di voto altre associazioni o persone interessate alle iniziative.

Art. 29
L’assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente, salvo che l’assemblea non elegga chi debba presiederla.
L’assemblea nomina un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo
Art. 30


Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di  cinque a un numero di sette consiglieri, comunque in numero dispari, eletti dall’assemblea tra i soci effettivi o delegati di enti-soci o tra i soci onorari; i delegati di enti o persone giuridiche soci ed i soci onorari non potranno complessivamente, se eletti consiglieri, superare un terzo del numero totale dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I suoi componenti decadono qualora si verifichino alle riunioni due assenze non giustificate. La decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio direttivo che provvede alla sostituzione a partire dal primo dei candidati al Consiglio direttivo non eletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno dei consiglieri, oppure, distintamente, a più di uno, oppure a un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente ed eventualmente da uno o più consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso almeno una settimana prima dell’adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della seduta e la precisa indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo sono dallo stesso stabilite, in ordine alla necessità e urgenza operativa. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I processi verbali e gli atti sono redatti dal Segretario.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Tuttavia, su invito del Presidente, vi possono partecipare esperti o consulenti.

Il Consiglio Direttivo, tramite propria deliberazione, può istituire sezioni regionali e interregionali, commissioni e gruppi di lavoro. La delibera di istituzione dovrà contenere:

a) obiettivi e finalità della sezione regionale e interregionale, commissione o gruppo di lavoro

b) istituzione del registro delle riunioni relativo agli argomenti trattati e alla partecipazione dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione di AM. Spetta pertanto, tra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazione ed, eventualmente, i bilanci preventivi;

c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;

d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

e) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;

f) stabilisce l’importo della quota associativa annua e della tassa di ammissione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all’assemblea

Il Presidente
Art. 31

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Ha la rappresentanza e la firma sociale di AM. La firma sociale potrà anche essere abbinata con altro o altri consiglieri. Previa autorizzazione del Consiglio può delegare i propri poteri, in tutto o in parte a un membro del Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; in mancanza o in assenza di questo, a uno dei consiglieri designato dal Consiglio.

Il Presidente adotta le deliberazioni spettanti al Consiglio quando l’urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all’ultima adunanza. Tali deliberazioni debbono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva a quella delibera. Inoltre ordina le riscossioni ed i pagamenti, stipula i contratti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge.

Il Segretario
Art. 32


Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Segretario, che:

a) dirige la segreteria;

b) attua le direttive del Consiglio e i deliberati di AM;

c) svolge le funzioni di Tesoriere amministrando i fondi di AM derivati dalle quote dei soci e da altri proventi, e redige i bilanci che sottoporrà all’approvazione;

d) tiene gli elenchi dei soci, assicura le comunicazioni interne ad AM e quelle con la Presidenza e il Consiglio Direttivo.

Segreteria operativa

Art. 33
Il Consiglio Direttivo, al fine di dotare AM di una struttura organizzativa di sostegno alla gestione ordinaria, può istituire una segreteria operativa in proprio o tramite convenzione con associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, e ne nomina il responsabile.

Collegio dei Revisori
Art. 34

L’Assemblea dei soci può nominare un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, da scegliersi a cura dell’Assemblea dei soci fra commercialisti iscritti negli appositi Albi e durano in carica tre anni. Il Collegio svolge le funzioni di controllo contabile e di revisore dei bilanci consuntivi.

TITOLO VIII
Disposizioni Generali

Art. 35
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all’approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria.

Art. 36
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rimando alle norme di legge vigenti in materia.